[1]ARTICOLO XIV Risoluzione delle Controversie

[2]1. Qualsiasi controversia fra le Parti riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo sara' risolta, nei limiti del possibile, tramite consultazioni e trattative nell'ambito del Comitato e del Consiglio istituiti a norma degli Articoli V e IV del presente Accordo. 2. In caso di controversia tra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana, manifestata per iscritto da una delle Parti, e qualora entro tre mesi il Consiglio, agendo in conformita' con l'Articolo IV, non abbia potuto risolvere la controversia, i due Governi si incontreranno immediatamente allo scopo di risolvere la questione entro tre mesi. 3. Tutte le controversie tra le Parti relative o sorte in connessione ad esistenza, validita', interpretazione, adempimento ed estinzione dell'Accordo (o di qualsiasi disposizione dello stesso), che le Parti non siano in grado di risolvere tra di loro, saranno sottoposte e definitivamente risolte tramite Arbitrato Internazionale.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~artxiv · fonte su Normattiva