[1]ARTICOLO XVII Emendamenti, Modifiche e Revisioni

[2]1. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il reciproco consenso delle Parti, da formalizzarsi attraverso uno scambio di note, una volta soddisfatti gli adempimenti di legge di ciascuna Parte. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali. 3. Le Parti condurranno una revisione di medio periodo sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo. I criteri di revisione saranno congiuntamente concordati dalle Parti.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~artxvii · fonte su Normattiva