[1]AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI
[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, potranno essere stipulati protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari, in conformita' alle previsioni del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali delle Parti. 3. I programmi attuativi volti ad assicurare l'efficacia del presente Accordo o dei relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri delle due Parti e con le Autorita' competenti per la sicurezza, per gli aspetti relativi alle informazioni classificate, se del caso. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o revisionato con il reciproco consenso mediante uno scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 8 (ENTRATA IN VIGORE).
Testo vigente dal 14 aprile 2021
