[1]- Diritti di proprieta' intellettuale

[2]6.1 Qualsiasi diritto di proprieta' intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entita' correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sara' di proprieta' di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale tra tale Parte e le sue entita' correlate sara' determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte. 6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprieta' intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilita', i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~protocollo-attuativo-centro-regionale-osservazione-terra-art6 · fonte su Normattiva