[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Malawi, qui di seguito denominati Parti Contraenti, DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente; CONSAPEVOLI della necessita' di tutelare gli investimenti di entrambe le Parti Contraenti e dell'esigenza di stabilita' politica e giuridica per promuovere la pianificazione e gli investimenti di lungo periodo; RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, basata sul diritto internazionale, contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; HANNO CONVENUTO quanto segue:
[3]ARTICOLO 1 Definizioni
[4]Ai fini del presente Accordo: Il termine "Societa'" indica per ciascuna Parte Contraente una persona giuridica, un'impresa, un'associazione, un ente o altro organismo avente personalita' giuridica, stabilita o registrata nel suo territorio in conformita' alle leggi di detta Parte Contraente; Il termine "Reddito" indica le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonche' qualsiasi pagamento in natura come ad esempio, ma non a titolo esclusivo, materie prime, prodotti agricoli, prodotti o bestiame. Il termine "Investimenti" indica ogni tipo di bene consentito da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle proprie leggi e include in particolare, ma non a titolo esclusivo:
- a)beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprieta' e di garanzia quale ipoteche, usufrutto, privilegi e crediti;
- b)azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
- c)crediti finanziari o obbligazioni arnmottizzabili o altri titoli di credito nei confronti delle societa';
- d)diritti d'autore, diritti di proprieta' intellettuale (quali brevetti per le invenzioni, marchi commerciali, design industriale), know-how, segreti commerciali, procedimenti tecnici, denominazioni commerciali e avviamento commerciale;
- e)concessioni commerciali rilasciate per legge o per contratto, inclusi i diritti di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento delle risorse naturali;
- f)attivita' connesse ad un investimento che includono l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche e altre strutture per la conduzione di attivita' commerciali; la stesura, il funzionamento e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la tutela e la cessione di ogni genere di proprieta', inclusa la proprieta' intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni.
[5]L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include inoltre, senza limitazioni:
- i)la concessione di franchigie o diritti su concessione;
- ii)la ricezione di registrazioni, concessioni, permessi e altre autorizzazioni necessarie per la conduzione di attivita' commerciali che in ogni caso verranno rilasciati tempestivamente, conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti;
- iii)l'accesso alle istituzioni finanziarie in qualunque valuta, nonche' ai crediti e ai mercati valutari;
- iv)l'accesso ai finanziamenti detenuti dalle istituzioni finanziarie;
- v)l'importazione ed installazione dell'attrezzatura necessaria per il normale svolgimento dell'attivita' commerciale, compresi, ma non a titolo esclusivo, materiale da ufficio e automobili, nonche' l'esportazione del materiale e delle automobili importati a tal fine;
- vi)la divulgazione delle informazioni commerciali;
- vii)la realizzazione di indagini di mercato;
- viii)la designazione di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori (ad esempio intermediari nella distribuzione di prodotti non realizzati da loro stessi) e le mansioni svolte dai suddetti, nonche' la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;
- ix)la commercializzazione di beni e servizi, anche attraverso le reti commerciali e di distribuzione interne nonche' la pubblicita' ed il contatto diretto con i cittadini e le societa';
- x)il pagamento in valuta locale di beni e servizi; e
- xi)il leasing di servizi effettuati nel o nei confronti del territorio delle Parti Contraenti.
[6]L'espressione "accordo di investimento" indica un accordo tra una Parte Contraente (o una sua Agenzia o Holding) e un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica qualsiasi entita' avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, societa', imprese, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilita' limitata. Il termine "persona fisica" o "cittadino", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica una persona che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi. Il termine "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello accordato ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, fatte salve le eccezioni previste dalla legislazione della Parte Contraente. Il termine "diritto di accesso" indica il diritto di essere autorizzati ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente. Il termine "territorio" indica:
- a)per il Malawi, la Repubblica del Malawi e comprende tutto il territorio della Repubblica del Malawi conformemente alla costituzione della Repubblica del Malawi;
- b)per l'Italia, la Repubblica. Italiana e comprende oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, le zone marine. Queste comprendono anche le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana ha sovranita' o esercita diritti di sovranita' e di giurisdizione conformemente al diritto internazionale.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
