[1]Accertamenti bancari e finanziari

[2]1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a indagini o a procedimento penale e' titolare di uno o piu' conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 3. L'assistenza di cui al presente articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Testo vigente dal 16 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;149~accordo-art5 · fonte su Normattiva