[1]Accertamenti Bancari e Finanziari

[2]1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza. 2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. Il segreto bancario non e' un motivo di rifiuto dell'assistenza.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art17 · fonte su Normattiva