1. I Membri, per quanto possibile, tenteranno di risolvere amichevolmente ogni vertenza che possa derivare dall'interpretazione o applicazione del presente Statuto. 2. In caso non sia possibile risolvere la vertenza amichevolmente, i Membri si impegnano a sottoporre la disputa alle Parti Contraenti per comporre la vertenza ai sensi dell'Art. 10 della Convenzione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art26 · fonte su Normattiva