Art. 26 (Allegato 1 Statuto)
1. I Membri, per quanto possibile, tenteranno di risolvere amichevolmente ogni vertenza che possa derivare dall'interpretazione o applicazione del presente Statuto. 2. In caso non sia possibile risolvere la vertenza amichevolmente, i Membri si impegnano a sottoporre la disputa alle Parti Contraenti per comporre la vertenza ai sensi dell'Art. 10 della Convenzione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
