[1]1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

[2]2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.

[3]3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

[4]4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.

[5]Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

[6]Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

[7]Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art86 · fonte su Normattiva