Art. 7 (Allegato 1 Statuto)
DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio si riunira' almeno due volte all'anno. 2. Le riunioni del Consiglio non saranno pubbliche. A meno che il Consiglio non decida diversamente, il Direttore Generale e i Presidenti dei Comitati nominati dal Consiglio possono presenziare alle riunioni senza diritto di voto.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
