DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio si riunira' almeno due volte all'anno. 2. Le riunioni del Consiglio non saranno pubbliche. A meno che il Consiglio non decida diversamente, il Direttore Generale e i Presidenti dei Comitati nominati dal Consiglio possono presenziare alle riunioni senza diritto di voto.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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