• 1)La Parte Contraente francese istituira' progressivamente e gestira' gratuitamente, una o piu' scuole per permettere agli studenti non-francesi di reintegrarsi nel sistema educativo del loro paese d'origine.
  • 2)A tale scopo le altre Parti Contraenti interessate potranno rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non- francesi.
  • 3)Se il Consiglio decidesse che i suddetti provvedimenti non rispondessero adeguatamente alle esigenze degli studenti non- francesi, le Parti Contraenti prenderanno misure alternative soddisfacenti.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~convenzione-art9 · fonte su Normattiva