[1]per il contrasto al traffico illecito di beni culturali
[2]Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione in tutte le possibili azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale e demoetnoantropologico, azioni finalizzate in particolare alla prevenzione delle attivita' criminali nel commercio illecito di cui sopra. Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprieta' di Beni Culturali e della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati. Le Parti Contraenti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
