Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso l'intensificazione delle intese fra universita', l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori. Le due Parti favoriranno la realizzazione congiunta di programmi di ricerca nonche' l'organizzazione di congressi seminari conferenze e altre attivita' accademiche per la partecipazione di specialisti dei due Stati, al fine di arricchire l'esperienza in tutti i campi della conoscenza. Nel quadro delle rispettive partecipazioni ai processi di integrazione regionale, le Parti favoriranno la realizzazione di progetti di esecuzione congiunta e associata nei settori della cultura, dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere attivita' accademiche comuni, mobilita' di docenti, ricercatori e studenti. Per realizzare la partecipazione congiunta ai programmi dell'Unione Europea, le Parti favoriranno anche tramite i rispettivi istituti di Cultura, la messa a punto dei progetti e la presentazione degli stessi alle istanze comunitarie. Nel quadro delle disposizioni previste nell'art. 14 sara' favorita in particolare la creazione di sedi di istituzioni Universitarie di un Paese nell'altro Paese.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art17 · fonte su Normattiva