Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanita' ed altri. Detta cooperazione sara' realizzata mediante:

  • a)scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
  • b)organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
  • c)ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
  • d)scambi di documentazione scientifica e tecnica;
  • e)partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica. Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Testo vigente dal 7 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;99~accordo-art15 · fonte su Normattiva