Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto cosi' come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art8 · fonte su Normattiva