Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto cosi' come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001
Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto cosi' come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art8 · fonte su Normattiva