Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresi' l'attivita' delle missioni archeologiche di ciascuno Paese nel territorio dell'altro.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art9 · fonte su Normattiva