[1]Riconoscimento di periodi di studio e di esami

[2]Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti e' obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneita' al corso universitario qualora fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.

Testo vigente dal 20 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;15~accordo-art4 · fonte su Normattiva