[1]all'autorizzazione

[2]L'autorizzazione a svolgere un'attivita' nello Stato ricevente terminera' non appena il beneficiario cessera' di avere lo status di familiare e sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. In caso di fine anticipata e improvvisa della missione da parte del personale accreditato, sara' comunque garantito al beneficiario un termine ragionevole, non superiore a tre mesi, per la definitiva conclusione dell'attivita' lavorativa. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;15~accordo-art6 · fonte su Normattiva