1. E' istituito un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni, il comitato adotta decisioni nei casi contemplati dal presente accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 3. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;150~accordo-art8 · fonte su Normattiva