[1]Riestradizione ad uno Stato terzo
[2]Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 11, lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato Richiesto. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la presentazione dei documenti ed informazioni indicati all'articolo 7.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
