[1]Transito

[2]1. Ciascuno Stato puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di sicurezza e ordine pubblico. 2. Lo Stato interessato inoltra allo Stato di transito una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e una breve relazione sui fatti riguardanti il caso. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione. 3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un scalo imprevisto avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato Richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre novantasei ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150~trattato-di-estradizione-art17 · fonte su Normattiva