[1]Spese
[2]1. Lo Stato Richiesto dovra' sostenere le spese che si avranno sul suo territorio per l'esecuzione della richiesta di estradizione. 2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'articolo 16. 3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'articolo 17.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
