[1]Informazioni successive
[2]Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel piu' breve tempo possibile, allo Stato Richiesto, informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
