fine di assicurare i rapporti fra i genitori degli allievi e le autorita' scolastiche, il Consiglio superiore riconosce per ciascuna Scuola un'associazione rappresentativa dei genitori degli allievi. L'associazione cosi' riconosciuta designa annualmente due rappresentanti presso il Consiglio d'amministrazione della Scuola interessata. Le associazioni di tutte le Scuole designano annualmente, nel loro ambito rispettivo, un membro titolare e un membro supplente che le rappresenti presso il Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art23 · fonte su Normattiva