Consiglio d'amministrazione previsto all'articolo 7 e' costituito dagli 8 membri qui appresso, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 28 e 29: 1. dal Segretario Generale che esercita la presidenza; 2. dal Direttore della Scuola; 3. dal rappresentante della Commissione delle Comunita' europee; 4. da due membri del personale docente, in rappresentanza, l'uno del corpo docente del ciclo secondario e l'altro del corpo docente del ciclo elementare e del ciclo materno riuniti; 5. da due membri in rappresentanza delle associazioni dei genitori degli allievi, come previsto dall'articolo 23; 6. da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico. Ai Consigli d'amministrazione puo' inoltre assistere, in qualita' di osservatore, un rappresentante dello Stato membro in cui la Scuola ha sede. Al Consiglio d'amministrazione della loro Scuola sono invitati ad assistere, in qualita' di osservatori, due rappresentanti degli allievi, limitatamente ai punti che interessano questi ultimi.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art19 · fonte su Normattiva