Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

  • a)il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria;
  • b)nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione;
  • c)in caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del produttore;
  • d)se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art12 · fonte su Normattiva