[1]Restrizioni autorizzate

[2]Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art45 · fonte su Normattiva