Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art66 · fonte su Normattiva