1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art65 · fonte su Normattiva