[1]Documenti giustificativi

[2]I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

  • a)una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna;
  • b)documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
  • c)documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Serbia, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
  • d)certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
  • e)prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art28 · fonte su Normattiva