[1]Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
[2]1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
