[1]Verifica delle prove dell'origine

[2]1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese importatore rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo sono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art33 · fonte su Normattiva