[1]PROTOCOLLO 3

[2]RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI

[3]"PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI

[4]COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER

[5]L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO

[6]TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA

[7]INDICE

[8]TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni

[9]TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti generali Articolo 3 Cumulo nella Comunita' Articolo 4 Cumulo in Serbia Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri

[10]TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio di territorialita' Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni

[11]TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

[12]TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti generali Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Contabilita' separata Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 23 Esportatore autorizzato Articolo 24 Validita' della prova dell'origine Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 28 Documenti giustificativi Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 30 Discordanze ed errori formali Articolo 31 Importi espressi in euro

[13]TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine Articolo 34 Composizione delle controversie Articolo 35 Sanzioni Articolo 36 Zone franche

[14]TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 37 Attuazione del presente protocollo Articolo 38 Condizioni speciali

[15]TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del presente protocollo Elenco degli Allegati Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

[16]DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

[18]Definizioni

[19]Ai fini del presente protocollo:

  • a)per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
  • b)per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
  • c)per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
  • d)per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
  • e)per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
  • f)per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Serbia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
  • g)per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Serbia;
  • h)per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
  • i)per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunita' o in Serbia;
  • j)per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
  • k)il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
  • l)con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
  • m)il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art1 · fonte su Normattiva