[1]1251515 ARTICOLO 15
[2]Ambiente
[3]1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione. 2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si evitera' di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore. 3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni. 4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
