[1]Entrata in vigore

[2]Il presente accordo entra in vigore all'ultima delle seguenti date: 1. la data di entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei, 2. la data di entrata in vigore del protocollo, e 3. un mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Lussemburgo e Oslo, in quadruplice esemplare, rispettivamente il 16 e il 21 giugno 2011.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-sui-trasporti-aerei-art6 · fonte su Normattiva