[1]Applicazione provvisoria

[2]In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma. Se l'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' denunciato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso o se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 25 di tale accordo, o l'applicazione provvisoria dal protocollo ai sensi dell'articolo 9 del protocollo, l'applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-sui-trasporti-aerei-art5 · fonte su Normattiva