[1]Contesto concorrenziale

[2]1. Le parti riconoscono che la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei costituisce un obiettivo comune. Le parti riconoscono che le probabilita' che i vettori aerei adottino pratiche genuinamente concorrenziali e' maggiore quando i vettori aerei operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionate. 2. Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, e' vietata ogni discriminazione in ragione della cittadinanza. 3. Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o taluni prodotti o servizi dell'aviazione sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore dell'aviazione. 4. Qualsiasi pratica contraria al presente articolo e' valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nell'Unione europea, in particolare quelle dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea. 5. Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a una sovvenzione, che potrebbero pregiudicare la leale ed equa possibilita' di competere dei suoi vettori aerei, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 22 (Comitato misto) dell'accordo. Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni. In caso di non raggiungimento di un accordo soddisfacente entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta puo' intervenire per rifiutare, trattenere, revocare, sospendere o imporre alle autorizzazioni del vettore aereo o dei vettori aerei interessati condizioni adeguate conformemente all'articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni) del presente accordo. 6. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo sono adeguate, proporzionate e limitate allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata. Esse sono esclusivamente dirette al o ai vettori aerei che beneficiano di una sovvenzione o delle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto delle parti di adottare le misure di cui all'articolo 24 (Misure di salvaguardia) del presente accordo. 7. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, puo' prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni legislativee regolamentari delle parti in materia di obblighi di servizio pubblico nei territori delle parti.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-sullo-spazio-aereo-art8 · fonte su Normattiva