[1]Investimenti
[2]1. In deroga all'articolo 3 e all'articolo 4 del presente accordo, e previa verifica da parte del comitato misto, in conformita' dell'articolo 22, paragrafo 10, dell'esistenza di reciproci accordi, le parti contraenti possono consentire la proprieta' maggioritaria e/o il controllo effettivo di vettori aerei di Israele da parte di Stati membri dell'Unione europea o loro cittadini oppure di vettori aerei dell'Unione europea da parte di Israele o di suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 2. 2. In relazione al paragrafo 1 del presente articolo, gli investimenti specifici di interessi delle parti contraenti sono autorizzati su base individuale in virtu' di una decisione preventiva del comitato misto conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del presente accordo. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti contraenti. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 9, del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.
Testo vigente dal 20 ottobre 2017
