[1]Scadenza

[2]1. Il presente accordo e' concluso per una durata illimitata. 2. Ciascuna parte puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra parte contraente, attraverso i canali diplomatici, della propria decisione di denunciare il presente accordo. Detto preavviso e' trasmesso simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che detto preavviso non sia ritirato di comune accordo dalle parti contraenti prima della fine di tale periodo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~art28 · fonte su Normattiva