[1]- RECESSO
[2]Ciascuna Parte Contraente ha facolta', in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovra' essere inviata simultaneamente all'ICAO. In tal caso il presente accordo cessera' di produrre effetti dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune accordo prima dello scadere di questo termine. Qualora l'altra Parte Contraente non attesti di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica ad ICAO.
Testo vigente dal 18 febbraio 2022
