[1]Dazi doganali e altre tasse

[2]1. All'arrivo nel territorio di una parte contraente, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte contraente, il normale equipaggiamento, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, ma non limitati a questi, viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, in quantita' limitate, durante il volo), nonche' altri articoli destinati o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, sulla base della reciprocita', da restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprieta' e il capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono a) imposti dalle autorita' nazionali o locali o dall'Unione europea e b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purche' dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Sulla base della reciprocita' sono esenti da imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati, anche:

  • a)le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte contraente e imbarcate, in quantita' ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
  • b)attrezzature di terra e pezzi di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte contraente per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente utilizzato nel trasporto aereo internazionale;
  • c)carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte contraente per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
  • d)stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte contraente, introdotte o fornite nel territorio di una parte contraente e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte contraente che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere utilizzati in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e
  • e)apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali merci. 3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul loro territorio e destinato all'uso di un aeromobile di un vettore aereo che opera tra due punti del suo territorio, su base non discriminatoria. All'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio di una parte contraente, i vettori aerei dell'altra parte contraente si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari relative alla vendita, alla fornitura e all'uso del carburante per l'aviazione. 4. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti contraenti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte contraente solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale parte contraente e puo' essere chiesto che esse siano poste sotto la supervisione o il controllo di dette autorita' fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformita' con la normativa doganale. 5. Le esenzioni contemplate dal presente articolo si applicano parimenti ai casi in cui i vettori aerei di una parte contraente abbiano negoziato con un altro vettore, al quale l'altra parte contraente abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, per il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte contraente dei beni specificati nei paragrafi 1 e 2. 6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale e' permesso l'imbarco o lo sbarco. 7. Le disposizioni del presente accordo non incidono sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di beni. Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro dell'Unione europea e Israele per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~art9 · fonte su Normattiva