[1]Applicazione provvisoria

[2]In attesa dell'entrata in vigore ai sensi dell'articolo 9, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo addizionale nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data di cui all'articolo 5 dell'accordo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-addizionale-art8 · fonte su Normattiva