[1]Consegna Differita e Consegna Temporanea

[2]1. Se nello Stato Richiesto, a carico dell'estradando sia in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena per reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, potra' differire la consegna fino alla conclusione del procedimento penale o al compimento della pena, fatto di cui informera' la Parte Richiedente. 2. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta potra', in conformita' alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata sara' detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente e sara' riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione sara' computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta. 3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna potra' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. A tal fine, e' necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una struttura sanitaria pubblica abilitata.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art15 · fonte su Normattiva