[1]Consegna della Persona

[2]1. Se la Parte Richiesta concede l'estradizione, le Parti si accorderanno prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione della consegna. La Parte Richiedente sara' altresi' informata della durata della detenzione patita dalla persona richiesta a fini estradizionali. 2. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, sara' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nei casi previsti dall'Articolo 2, paragrafo 1. 3. Il termine per la consegna della persona richiesta sara' di quaranta giorni continuativi dalla data in cui l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente e' informata della concessione dell'estradizione. 4. Se nei termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Parte Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, la Parte Richiesta lo mettera' immediatamente in liberta' e potra' rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per le stesso reato avanzata dalla Parte Richiedente, salvo che la mancata consegna o presa in carico sia dovuta a comprovati motivi di forza maggiore. In tal caso, la Parte interessata informera' l'altra e concordera' con questa una nuova data di consegna; se questa data non fosse rispettata verranno applicate le disposizioni previste nel primo paragrafo del presente Articolo. 5. Se l'estradando fugge nel territorio della Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona potra' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo, non sara' necessario che la Parte Richiedente presenti i documenti previsti all'Articolo 7 del presente Trattato.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art14 · fonte su Normattiva