[1]Doppia incriminazione

[2]1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale e' richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta. 2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui e' richiesta e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art2 · fonte su Normattiva