[1]Allegato

[2]TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal qui di seguito denominati «le Parti», desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, hanno stabilito quanto segue:

[5]Oggetto

[6]1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente; (d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; (f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; (g) l'assunzione di interrogatori; (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali; (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; (j) la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato; (k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (1) lo scambio di informazioni in materia di diritto; (m) le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalita' probatoria; (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art1 · fonte su Normattiva