Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~art3 · fonte su Normattiva