1. Su richiesta di una Parte, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorita' della Parte richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed a esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario deve deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art15 · fonte su Normattiva