1. Qualora l'Autorita' doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi vitali della Parte Contraente adita o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio di quella Parte oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali e amministrative, essa puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti. 2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art18 · fonte su Normattiva