[1]Rifiuto dell'assistenza

[2]1. La richiesta di assistenza puo' essere rifiutata se l'Autorita' competente destinataria ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le liberta' fondamentali, per la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali. 2. L'assistenza puo' anche essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorita' competente destinataria. 3. L'Autorita' competente destinataria puo', prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorita' competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza puo' essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorita' competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle. 4. L'Autorita' competente destinataria notifica all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza motivando tale rifiuto.

Testo vigente dal 1 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;139~accordo-art6 · fonte su Normattiva